La stepchild adoption: un istituto che esiste già in Italia?

Data: 11 Apr 16

Torna su Lucca in Diretta la rubrica Diritto per tutti in cui vengono affrontati alcuni temi legali di pubblico interesse con la consulenza di alcuni professionisti del territorio. Oggi parliamo di stepchild adoption.

Nel recente dibattito legato alla discussione in Parlamento sul Ddl Cirinnà, si è fatto un gran parlare della stepchild adoption, utilizzando un termine inglese e senza chiarire troppo i contorni dell’istituto nel nostro diritto civile. La stepchild adoption – (tradotto “adozione del figlio affine”) – è un istituto tipico degli ordinamenti anglosassoni che permette al partner di adottare il figlio del proprio compagno. Può avere luogo tra due coniugi uniti in matrimonio, quando uno dei due ha avuto un figlio da una precedente relazione, oppure in una coppia di fatto, in cui i partner non hanno alcun legame giuridico. La ratio dell’istituto è da un lato quella di tutelare i rapporti di una famiglia ricostruita e dall’altro quella di garantire al minore il consolidamento di un legame di tipo genitoriale con una persona a cui non è unito biologicamente, ma che di fatto riveste il ruolo di genitore.

Nel nostro ordinamento questo istituto è assimilabile alla “adozione in casi particolari” prevista dall’articolo 44 della legge 184 del 4 maggio 1983 relativa al “diritto del minore ad una famiglia”. Tale disposizione consente l’adozione del figlio, anche adottivo, del proprio coniuge. L’adozione non è ovviamente automatica, ma consegue ad un’accurata indagine svolta dal tribunale per i minorenni del luogo in cui risiede il minore, che deve accertare che vi sia il consenso del genitore biologico e, più nel dettaglio, verificare la capacità genitoriale, l’idoneità affettiva e la situazione patrimoniale e familiare dell’adottante. In ogni caso, l’adozione deve corrispondere all’interesse del minore adottando, che deve comunque essere sentito dal tribunale e, se ha compiuto i quattordici anni, deve prestare il proprio consenso. Il genitore adottante ha l’obbligo di istruire e mantenere il figlio adottivo secondo le norme del codice civile.
Questo istituto, inzialmente previsto soltanto per le coppie coniugate, è stato applicato a partire dal 2007, prima dal Tribunale per i minorenni di Milano e poi anche da quello di Firenze anche a coppie conviventi eterosessuali, ritenendo prevalente l’interesse del minore a far sì che ad un legame affettivo concreto con il compagno del proprio genitore venisse data veste giuridica, composta di diritti e doveri.
Ancora più recentemente, in linea con la giurisprudenza comunitaria, è stato affermato il principio secondo cui l’orientamento sessuale non impedisce l’adozione e la magistratura si è trovata a dover affrontare casi in cui la domanda di adozione ex articolo 44 della legge 184/83 è stata presentata da partner di genitori omosessuali nei confronti dei figli di questi ultimi, in assenza di una esplicita previsione normativa. Il Tribunale per i Minorenni di Roma nel 2014, nel 2015 e nel 2016 in alcune occasioni, dopo aver verificato con un’attenta ed accurata istruttoria, con riferimento a singoli casi concreti, ha confermato l’adozione in tale ipotesi, sia con riferimento a unioni formate da due madri, che da due padri. Ha riconosciuto il superiore e preminente interesse del minore a mantenere anche formalmente con l’adulto, in questo caso genitore sociale, quel rapporto affettivo e di convivenza già consolidatosi nel tempo.
Queste pronunce, è bene però ribadirlo, sono riferite a singoli casi concreti e non hanno creato alcun nuovo diritto, ma, in difetto di una espressa previsione legislativa, hanno offerto una copertura giurdica a determinate situazioni. La stepchild adoption quindi, pur essendo stata stralciata dal Ddl Cirinnà, trova applicazione nel nostro paese in forza dell’elaborazione giurisprudenziale dell’articolo 44 legge 184/83, che disciplina l’adozione in casi particolari.

Da qualche tempo curo la rubrica "diritto per tutti" sul quotidiano on-line luccaindiretta.it, con cui in modo semplice e divulgativo affronto novità legislative e giurisprudenziali, oltre che argomenti giuridici in genere, che possono avere rilevanza nella vita di tutti i giorni. Qui di seguito la presentazione dello spazio, a suo tempo pubblicata su luccaindiretta.it