Unioni civili, ecco cosa dice la legge in vigore dal 5 giugno

Data: 01 Giu 16

coppiegay

Il prossimo 5 giugno entrerà in vigore nel nostro paese la legge 76 del 20 maggio 2016, che è stata approvata dopo un dibattito politico e sociale lungo oltre vent’anni. Tale legge si divide in due parti: nella prima istituisce le unioni civili tra persone dello stesso sesso e nella seconda regolamenta le convivenze di fatto, anche tra persone di sesso diverso.Sotto il primo profilo prevede che due persone maggiorenni dello stesso sesso possano costituire un’unione, mediante una dichiarazione da rendere alla presenza di due testimoni di fronte all’ufficiale di stato civile, che poi provvede ad iscriverla in un apposito registro. Sono cause impeditive per la costituzione dell’unione: la sussistenza per una delle parti di un precedente matrimonio o di un’altra unione civile, l’esistenza tra le parti di determinati vincoli di parentela, l’interdizione di una delle stesse o la condanna per determinati reati. L’unione è certificata da un documento, che ne attesta la costituzione e riporta i dati anagrafici delle parti e dei testimoni, nonchè l’indicazione del regime patrimoniale scelto. Le parti possono stabilire di adottare per la durata dell’unione un cognome comune, scegliendolo tra i propri e facendone dichiarazione all’ufficiale di stato civile.

In particolare, con la costituzione dell’unione, le parti acquistano i medesimi diritti ed obblighi e sono tenute alla coabitazione ed alla reciproca assistenza morale e materiale. Devono inoltre, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro, contribuire ai bisogni comuni. Più in generale, per garantire l’effettiva tutela dei diritti e l’adempimento degli obblighi derivanti dall’unione, la legge stabilisce che tutte le disposizioni vigenti che sono riferite ai coniugi ed matrimonio, debbano applicarsi anche a coloro che hanno stipulato un’unione civile, con la specifica eccezione della legge 184 del 1983, in materia di adozione.
Riguardo allo scioglimento delle unioni civili, la legge prevede, oltre alle ipotesi “fisiologiche”, quali la morte di una parte o la sentenza di rettificazione di sesso, la possibilità di scioglimento volontario. Le parti possono infatti manifestare, anche disgiuntamente, la volontà di porre fine all’unione dinanzi all’ufficiale di stato civile e la relativa domanda di scioglimento deve essere proposta decorsi tre mesi.
Come anticipato, la seconda e non meno importate parte della legge, regolamenta le convivenze di fatto, definendo conviventi di tal tipo due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. Costoro, però, non devono essere vincolati da rapporti di parentela, affinità, adozione, nè devono aver contratto matrimonio o costituito un’unione civile. Va da se che la residenza deve essere effettivamente congiunta e risultare tale anche dalla apposita documentazione anagrafica. Nulla la legge indica circa i criteri per certificare la stabilità della convivenza, dato che non prevede in tal senso nè una durata temporale minima, nè altri elementi terzi da cui la si possa desumere.
La portata innovativa della legge emerge poichè alle persone stabilmente conviventi e non legate da alcun vincolo, per la prima volta, vengono riconosciuti in blocco reciproci diritti nei confronti dei terzi e della pubblica amministrazione. Infatti, ad esempio in casi di malattia o di ricovero, gli stessi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza, nonchè l’accesso alle informazioni personali, secondo le medesime regole previste per i coniugi e i familiari. Altresì specifici diritti vengono attribuiti in materia di locazione, abitazione e di ingresso nelle graduatorie per gli alloggi popolari.
I convinventi di fatto, inoltre, laddove vogliano disciplinare in modo specifico la loro situazione patrimoniale, possono sottoscrivere i cosìdetti contratti di convivenza, con cui regolamentano nel dettaglio i loro rapporti economici. Tali contratti, le loro modifiche e l’eventuale risoluzione devono, in ogni caso, essere redatti in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato, che ne attestino la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico. Tale atto è trasmesso in copia al Comune di residenza per la relativa iscrizione nei registri dell’anagrafe e, in ogni caso, può essere risolto per accordo delle parti, recesso unilaterale, matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra i conviventi e altra persona o, infine, per la morte di un contraente. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto di un convivente di ricevere dall’altro gli alimenti (e non l’assegno di mantenimento), qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.
Per la prima volta quindi nel nostro paese vengono regolamentate situazioni di fatto che fino ad oggi erano prive di forme di tutela, tuttavia la specifica portata innovativa del provvedimento e l’effettivo impatto sociale potranno essere apprezzati soltanto nel lungo periodo.

Da qualche tempo curo la rubrica "diritto per tutti" sul quotidiano on-line luccaindiretta.it, con cui in modo semplice e divulgativo affronto novità legislative e giurisprudenziali, oltre che argomenti giuridici in genere, che possono avere rilevanza nella vita di tutti i giorni. Qui di seguito la presentazione dello spazio, a suo tempo pubblicata su luccaindiretta.it